(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 10 del
                           16 maggio 2003)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  Il comma 1 dell'Art. 13 della legge regionale 30 luglio 1998,
n. 7, e' sostituito dal seguente;
    «1.  I  canali  di  derivazione  di acque pubbliche devono essere
muniti  di una doppia griglia posizionata anche prima dei macchinari,
allo scopo di impedire danni alla fauna ittica, garantendo, altresi',
che nel letto naturale del fiume rimanga un quantitativo d'acqua tale
da  consentire  la  sopravvivenza  della  fauna  ittica,  cosi'  come
previsto   dalla  relativa  concessione  rilasciata  dall'assessorato
regionale ai lavori pubblici».