(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 10 del 16 maggio 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma 1 dell'Art. 13 della legge regionale 30 luglio 1998, n. 7, e' sostituito dal seguente; «1. I canali di derivazione di acque pubbliche devono essere muniti di una doppia griglia posizionata anche prima dei macchinari, allo scopo di impedire danni alla fauna ittica, garantendo, altresi', che nel letto naturale del fiume rimanga un quantitativo d'acqua tale da consentire la sopravvivenza della fauna ittica, cosi' come previsto dalla relativa concessione rilasciata dall'assessorato regionale ai lavori pubblici».